giovedì 28 aprile 2011

L'evoluzione della pena: parte 2

Dalla pubblica piazza, alle ideologie illuministe, ai plastici di Bruno Vespa. Saggio a puntate
Le ideologie illuministe hanno influenzato le legislazioni successive, almeno quelle sensibili all'argomento.
Il Italia il fine rieducativo della pena venne sostenuto più volte dal Ministro Guardasigilli (chiamato in questo modo il Ministro della Giustizia) Zanardelli nella Relazione del Codice Penale del 1889 (predecessore del Codice Rocco del 1930, attualmente in vigore) "Interessa che la giustizia penale sia più correttiva che coercitiva". Nel Regolamento Generale per gli stabilimenti carcerari del 1891 si sostenne l'azione morale sui condannati e nel Regolamento Generale per gli Istituti di prevenzione e pena del 1931 si parlò di "Rigenerazione del condannato nell'esecuzione delle pene detentive e a questa finalità di emendamento, che è tra le più nobili ispirazioni della coscienza moderna, sono preordinati i capisaldi della riforma". La nostra Costituzione (in vigore dal 1948) abbraccia questa ideologia: al comma 3 dell'art. 27 è stabilito che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". E così anche l'art. 1 della L. 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà): "Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona"
Con queste premesse l'Italia si preparava ad essere un paese attento (anche) ai diritti dei detenuti, al rispetto della loro dignità e, soprattutto, coinvolto nell'aspetto rieducativo certamente non trascurabile in un'ottica volta a riconsegnare alla società delle persone che non commettano nuovi reati.
Perchè allora, oggi, l'impressione che si ha è quella di un sistema giudiziario non funzionante ed abbandonato all'incompetenza di magistrati troppo permissivi? Quali fattori sono intervenuti? Cosa  si è intromesso nel progresso nato con l'Illuminismo e che ha portato ad un declino che approda nei talk show?
Non si può pretendere che tutte le persone conoscano il funzionamento dei processi penali, la natura di ogni singolo istituto giuridico, ... al contrario è doveroso esigere che chi offre le informazioni sia competente e preparato perchè si inserisce come tramite tra la macchina della giustizia e l'opinione pubblica.
I mezzi di informazione italiani, con una tendenza che è andata peggiorando negli ultimi 10 anni, offrono notizie gravemente intaccate da incompetenza, ignoranza e opinioni personali di chi le offre. 
E' proprio questo "fattore giornalisti" ad essere intervenuto nell'equazione "macchina della giustizia - opinione pubblica": è evidente che se l'informazione non è corretta la percezione che avrà l'opinione pubblica sarà alterata e del tutto diversa dalla realtà.
Se accanto a mezzi di informazione, poi, si inserisce anche la tortura mediatica dei talk show è palese il ritorno al Medioevo.
Prima di proseguire con qualsiasi analisi è bene, quindi, sfatare qualche mito:
- I problemi del sistema giudiziario non influiscono in alcun modo sulla commissione di reati: le problematiche in cui versa in questo momento la "giustizia" sono assimilabili a quelle che potrebbero riguardare un'impresa, sono di natura "amministrativa"; la tanto criticata lungaggine dei procedimenti, ad esempio, dipende solo ed esclusivamente dalla mancanza di mezzi, di persone (che sappiano fare bene il proprio lavoro), dalla mancanza di organizzazione. La piaga delle raccomandazioni è presente come in qualsiasi altro ambiente nel nostro Paese, ma questo è un problema di tipo culturale e necessita di discorso a parte; però è impensabile credere che un delinquente comune possa trarre beneficio dalla raccomandazione, ad esempio, di un Presidente della Corte di Appello.
- La privazione della libertà antecedente una sentenza definitiva (definitiva significa che non è più possibile proporre impugnazione, in linguaggio giuridico si dirà che è passata in giudicato) di condanna non è praticabile se non in determinati casi: la custodia cautelare opera soltanto in caso di (e per un periodo determinato): 1) pericolo di inquinamento delle prove, 2) pericolo di reiterazione del reato, 3) pericolo di fuga. Non indignatevi, quindi, se i giornalisti annunciano che un omicida, uno stupratore, o uno dei tanti delinquenti "amati" dal pubblico non viene sbattuto o lasciato in "galera" (per la cronaca la parola galera indica una grossa nave a remi mercantile o da guerra diffusa fino al XVII secolo, i galeotti erano i rematori, prigionieri di guerra o malfattori condannati).
- In Italia sono presenti 3 gradi di giudizio: il Tribunale (o Corte di Assise per determinati reati) e la Corte di Appello (o Corte di Assise di Appello per determinati reati) rappresentano i primi due gradi, i giudici valutano il merito, cioè decidono sui fatti e le questioni di diritto. La Corte di Cassazione rappresenta l'ultimo grado nel quale i giudici valutano soltanto le questioni di diritto, si occupano quindi di verificare la corretta applicazione della legge nei precedenti gradi (sono per questo giudici di legittimità). La sentenza del Tribunale può essere impugnata in Appello, così come quest'ultima può essere impugnata in Cassazione. Una volta scaduti i termini per impugnare, come detto più sopra, la sentenza passa in giudicato.
- Visto le confusioni create ultimamente credo vi sia utile sapere che il PM non è un giudice. Nel procedimento penale il PM costituisce la pubblica accusa, esercitando l'azione penale. Svolge le indagini (contro e a favore dell'indagato) con l'aiuto della polizia giudiziaria e del Giudice per le indagini preliminari,  che ammette o rigetta la richiesta di svolgimento di particolari attività.
- La Magistratura di merito non deve essere confusa con la Magistratura di Soerveglianza. La Magistratura di Merito si occupa di tutto ciò che avviene prima di una sentenza (vedi punto 3); la Magistratura di Sorveglianza si occupa della fase di esecuzione della pena.
- Il funzionamento dei processi, i singoli istituti giuridici e i compiti degli addetti ai lavori sono temi molto complessi (un compendio di Diritto Processuale Penale ha in media oltre 1000 pagine, ed è solo la teoria!) ed è impensabile spiegarli in poche righe.
Questa è la semplificazione schematica di un procedimento penale (clicca sull'immagine per ingrandirla), mi sembra evidente la sua complessità:

Giada Iovino
((CONTINUA))

La prima parte qui.

mercoledì 20 aprile 2011

Referendum: siamo tutti legislatori

CHE COS'E' IL REFERENDUM
I cittadini italiani possono esercitare la funzione legislativa non soltanto attraverso i propri rappresentanti in Parlamento ma anche attraverso il referendum che può essere costituzionale (intervenendo nella fase di formazione della legge e in quella costitutiva) o abrogativo (intervenendo nell'abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge. Abrogare significa che la norma perde efficacia, non produce effetti giuridici). Attraverso il referendum si rende operante, più che mai, il principio della sovranità popolare.
IL REFERENDUM ABROGATIVO
Disciplinato dall'art. 75 Cost. e dagli artt. 27 - 40 della legge 25 maggio 1970 n. 352 (sulle modalità di attuazione). Sull'ammissibilità del referendum è chiamata ad esprimersi la Corte Costituzionale.
L'art 75 Cost. prevede: 
- comma 1: è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
- comma 3: hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati (quindi la totalità del corpo elettorale).
- comma 4: La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (è per questo motivo che le coalizioni contrarie sollecitano l'astensione al voto, perchè in questo modo provocherebbero il fallimento della consultazione referendaria). E' bene sottolineare che proprio perchè il risultato del referendum è determinato dal confronto fra chi ha votato a favore e chi ha votato contro, è possibile che una legge, qualora la maggioranza dei votanti si esprimesse astenendosi o invalidando la scheda, sia abrogata da una esigua minoranza di elettori purchè in numero superiore a quello di coloro che hanno espresso un voto negativo (esempio: se il 30% degli elettori votasse a favore dell'abrogazione, il 25% contro e il 45% si astenesse, la legge verrebbe abrogata).
Proprio perchè abrogativo viene chiesto, in maniera apparentemente contorta, ai cittadini, di:
- VOTARE SI': quando sono favorevoli all'abrogazione di una norma o parte di essa, e quindi contrari al suo contenuto.
- VOTARE NO: quando sono contrari all'abrogazione di una norma o parte di essa, e quindi favorevoli al suo contenuto.
IL REFERENDUM ABROGATIVO del 12 e 13 GIUGNO 2011 
[i link che troverete rimandano ai testi completi delle varie leggi o decreti: in genere prima di contestare qualsiasi cosa bisognerebbe essere informati..]
I quesiti saranno 4, il sito del Ministero dell'Interno (consultabile da tutti!!!) elenca:
1) Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: abrogazioneDichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale n. 24 del 12 gennaio 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 5 del 28 gennaio 2011).
Abrogazione dell'art. 23 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria") convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art. 30 comma 26 della L. 23 luglio 2009 n. 99 e dall'art. 15 Decreto Legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009 n. 166 nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010.  
In parole semplici: siete favorevoli o contrari all'affidamento a privati della gestione della rete idrica?

2) Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'ageduata remunerazione del capitale investito: abrogazione parziale di norma. Dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale n. 26 del 12 gennaio2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale I serie speciale n. 5 del 28 gennaio 2011). Abrogazione del comma 1 art. 154 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in materia di ("Norme in materia ambientale")
Remunerare il capitale investito permette di distribuire ai soci di un'impresa gli utili ottenuti, come ricompensa per il rischio assunto nell'investimento nell'impresa stessa. Volete o no che la tariffa del servizio idrico comprenda anche questa remunerazione del capitale investito?

3) Nuove centrali per la produzione di energia nucleare: abrogazione parziale di norme. Dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale n. 28 del 12 gennaio 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale I serie speciale n. 5 del 28 gennaio 2011).
Abrogazione parziale di norme del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, sta stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione fiscale") convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, della L. 23 luglio 2009 n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia") del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 ("Attuazione dell'art. 44 della L. 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo") e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 ("Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè misure comprensive e campagna informative al pubblico a norma dell'art. 25 L. 23 luglio 2009 n. 99").
Siete favorevoli o contrari alla produzione di energia elettrica attraverso centrali nucleari insidiate nel territorio italiano?

4) Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010 n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale. Dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale n. 29 del 12 gennaio 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale I serie speciale n. 5 del 28 gennaio 2011).
Vista l'ordinanza dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione del l° febbraio 2011 [...] è stato ritenuto che il predetto referendum, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 13-25 gennaio 2011, pur a fronte della caducazione parziale per dichiarata illegittimità costituzionale di alcune norme e degli interventi additivi e interpretativi su altre norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, debba essere comunque effettuato sulla normativa risultante e che il relativo quesito referendario debba solo essere riformulato [...].
Siete favorevoli o contrari alla legge che permette la giustificata assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri durante un procedimento penale a loro carico, e che determina il rinvio dell'udienza?

Spero che questo post abbia aiutato a chiarire i punti trattati nei quesiti del prossimo referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011. Vorrei sottolineare, nel caso non sia risultato evidente, che la mia intenzione non è quella di invitarvi a votare in un modo o in un altro, ma di illustrare i contenuti del referendum in modo che nessuno arrivi impreparato. Inutile lasciarsi trascinare dalla corrente, è bene prendersi un momento di tempo per comprendere il significato dei testi normativi di cui si chiede l'abrogazione (totale o parziale che sia), ognuno di noi poi valuterà secondo propria coscienza la scelta da prendere.

Giada Iovino


E' stata apportata una modifica ad una normativa del 1969 che prevedeva uno sconto del biglietto di andata e ritorno in treno per gli elettori che intendevano tornare presso il proprio comune di residenza per la consultazione referendaria: attraverso un decreto legge proposto dal sottosegretario del Ministero Davico, è previsto un rimborso anche per gli elettori che intendono spostarsi usando l'aereo (qui la comunicazione).

[Ringrazio il supporto fornitomi dal testo di Diritto Costituzionale di T.Martines]

lunedì 18 aprile 2011

Comunicazione di servizio #2 Aggiornamenti Consumo critico

Finalmente oggi, dopo lunga attesa, è arrivata la Miniguida al consumo critico e al boicottaggio* aggiornata al 2009 (l'ultima edizione pubblicata)!
I nuovi post con etichetta "consumo critico" verranno pubblicati sulla base della guida 2009. 
I post più vecchi aggiornati!
Buon boicottaggio!

I prodotti delle multinazionali (aggiornato al 2009).
Danone e Nestlé (aggiornati al 2009).
Unilever e Procter&Gamble (aggiornati al 2009).
Bayer e Novartis (Novartis aggiornata al 2009).
Johnson&Johnson e L'Oréal (aggiornati al 2009).
Eni e ExxonMobil (Esso) (aggiornati al 2009). 
Monsanto e Henkel (aggiornati al 2009). 
Altria Group già Philip Morris (aggiornato al 2009). 
Chiquita e Dole (aggiornati al 2009). 

*Miniguida al consumo critico e al boicottaggio
Movimento gocce di giustizia
www.goccedigiustizia.it 
Ed. Monti

Sportello elettronico del Consumo Critico (informazioni per una spesa giusta, critica ed etica):

giovedì 14 aprile 2011

L'evoluzione della pena: parte 1

Dalla pubblica piazza, alle ideologie illuministe, ai plastici di Bruno Vespa. Saggio a puntate.

Antecedentemente al XVIII secolo, prima delle ideologie illuministe, il sistema delle punizioni viaggiava accompagnato dai concetti di tortura, inquisizione e pena di morte. Sistemi che farebbero spaventare anche i più accaniti forcaioli del nostro secolo.
I romani non introdussero solamente le basi del diritto come lo conosciamo oggi e tutto il sistema processuale, ma cominciarono a porsi il problema sul concetto della pena. Venne data molta importanza ai reati lesivi della collettività, per i quali si era puniti attraverso la pena sacrale (sacer esto) per cui si allontanava il colpevole dalla comunità privandolo dei diritti soggettivi (in altre parole, in esilio). Nel periodo tardo-repubblicano venne introdotta la detenzione come forma di coercizione amministrativa e di preparazione al giudizio. Più tardi venne delineandosi il sistema delle pene: morte, esilio, confisca dei beni, infamia e pena pecuniaria.
Da questo momento in poi vennero compiute le nefandezze peggiori: sono un esempio il senatoconsulto silaniano (tortura e messa a morte di tutti i servi nel caso in cui il padrone muoia di morte violenta), la persecuzione dei cristiani e così via, fino ad arrivare al Medioevo da tutti conosciuto per la "caccia alle streghe". Le foto possono essere più chiare di qualsiasi mia spiegazione:
le pene infamanti (forse non dolorose dal punto di vista fisico, ma comunque lesive della dignità):

e le vere e proprie torture:


La mostra degli strumenti di tortura, della morte è affermazione del potere dello Stato, uno Stato che intende manifestare la propria potenza; è opportuno sottolineare che durante le pubbliche esecuzioni si creavano forti disordini e anche per questo motivo si resero conto che un sistema di questo tipo era disfunzionale.
Ma è solo con l'arrivo delle ideologie illuministe che gli approcci alla questione cominciano a cambiare. Sia chiaro, anche tra gli illuministi c'era chi parlava ancora di pena di morte, come Jean-Jacques Rousseau. Ma attenzione; il contratto sociale di Rousseau parla sì di diritto alla vita e alla morte, quando viene eliminato il colpevole di un reato non viene eliminato un cittadino ma un nemico del patto sociale; ma se sono frequenti le esecuzioni (i supplizi) allora significa che il governo non funziona bene. Il compito del legislatore è allora quello di cambiare la natura umana, per creare una società di uomini senza pulsioni individualistiche. E questo non è lo stesso che dire "hai sbagliato e quindi ti giustiziamo". Ma con Rousseau siamo ancora indietro.
Il grande Cesare Beccaria si pone due principali interrogativi: la crudeltà della pena e le sue modalità applicative. Beccaria ha influito sul diritto di punire, sullo scopo delle pene e sulla proporzione tra delitti e pene. Il diritto di punire si deve limitare alla necessità in un'ottica di funzionalizzazione della pena verso una sua efficacia che impedisca al reo di commettere nuovi delitti e in modo che sia da esempio per gli altri consociati.
Introduce gli importanti concetti di prontezza della pena "Quanto la pena sarà più pronta e vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta perchè risparmia al reo gl'inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione e col sentimento della propria debolezza; più giusta perchè la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quando la necessità lo chiede  ... è più utile, perchè quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena e il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena ..." e quello di certezza della pena "Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, e per conseguenza la viglilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perchè i mali anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani ..."  (citazioni: "Dei delitti e delle pene"). Questi principi sono importanti in un'ottica di prevenzione speciale che ha i compiti di dissuasione dal commettere nuovi reati e, allo stesso tempo, finalità rieducative (la prevenzione speciale si contrappone alla teoria della funzione retributiva della pena secondo la quale questa ha la finalità di punire il colpevole per il male che ha provocato).
E' bene sottolineare che Beccaria considerava, come delitti più gravi, la violazione del diritto di sicurezza del cittadino e quei comportamenti suscettibili a mettere a repentaglio l'intera società.
Un altro importante personaggio deve essere indicato in questo percorso: Michel Foucault. Foucault ha parlato di funzionalizzazione della pena e sottolinea l'inutilità del supplizio: è violento e genera violenza. Allo splendore dei supplizi  contrappone la pena detentiva: è necessaria la proporzione tra delitto e misura della pena (la sua opera "Sorvegliare e punire: la nascita della prigione").

Per comprendere le scelte contemporanee nel delicato ambito dell'esecuzione della pena è bene tenere a mente l'evoluzione che questa ha avuto: i principi illuministi che tendono all'umanizzazione della pena in considerazione della personalità del singolo condannato segnano un'importante risposta al concetto di pena che tendeva alla neutralizzazione del reo, che giustificava la tortura e la pena di morte.

Giada Iovino
 
((CONTINUA))


martedì 12 aprile 2011

L'inciviltà nel mio paese parte dalle piccole cose.

In una nota libreria di una piccola città entra un ministro (il che è già un fatto inquietante).
Una signora si avvicina alla cassa per pagare. La commessa batte il conto e la donna stupita e stizzita chiede: "Ma non mi ha fatto lo sconto?". La ragazza: "Lei ha la tesserina?" (in questo negozio lo sconto applicato ai possessori della tessera può variare tra il 10 e il 15%).
La signora sparisce, poi torna mentre tiene il ministro, suo marito, per la giacca e tuona: "QUESTO E' IL MIO SCONTO!!"
Per loro una riduzione del 20%.

Tratto da una storia vera.

lunedì 11 aprile 2011

La storiella delle donne sfruttate

Notizia odierna dello scandalo creato dall'ex prefetto di Napoli: "Sesso in cambio di favori".

Chiedere sesso in cambio di soldi o favori è riprovevole, è vero. 

Andare all'appuntamento pensando di avere possibilità di agevolazioni lavorative, invece, cos'è?